Le recenti dichiarazioni da parte del Ministero dell’Economia hanno messo in risalto l’assenza di un’esenzione IVA per le prestazioni offerte dagli operatori socio-sanitari (OSS), in particolare per quelle di assistenza domiciliare integrata. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul settore e sugli operatori coinvolti, mantenendo l’aliquota IVA ordinaria al 22%.
Il catalogo delle professioni sanitarie
La questione è stata oggetto di un’interrogazione da parte di Antonio Trevisi (Forza Italia), alla quale ha risposto la sottosegretaria Sandra Savino. Secondo quanto riportato, l’articolo 99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 1265/1934) non include la figura dell’operatore socio-sanitario nel catalogo delle professioni sanitarie. La nota 56436 del 22 novembre 2018 del Ministero della Salute stabilisce che le caratteristiche formative e le competenze attribuite agli OSS non li rendono assimilabili alle professioni sanitarie. Di conseguenza, per le prestazioni fornite dagli OSS non è stata ritenuta applicabile l’esenzione IVA, in quanto privi delle requisite delle professioni sanitarie.
L’assistenza domiciliare integrata
Un altro aspetto sollevato dall’interrogazione riguarda le prestazioni fornite dagli OSS nell’ambito di un servizio di assistenza domiciliare integrata, erogato da una società per conto della ASL. La questione centrale è se tali prestazioni possano essere considerate accessorie rispetto alle prestazioni principali fornite da professionisti sanitari abilitati, come medici e infermieri. La risposta del Ministero dell’Economia chiarisce che per definire un vincolo di accessorietà tra due operazioni è necessario un “nesso di dipendenza funzionale” tra le prestazioni, non basta che convergano verso un obiettivo comune. Solo le prestazioni che sono necessaria connessione con l’operazione principale possono essere considerate accessorie, destinate a integrare o completare la prestazione principale.
Quando la prestazione è accessoria
Inoltre, la risposta ribadisce che è necessario dimostrare che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale. La valutazione di tale relazione deve avvenire caso per caso, basandosi su elementi puramente fattuali. Ciò implica che ogni situazione debba essere esaminata individualmente per determinare l’effettivo rapporto di accessorietà.