Mini pacchi: la tassa rinviata, ma scopri come sarà e chi dovrà affrontare il dazio di 3 euro dal 1° luglio!

Luglio 19, 2026

Giuseppe Baroni

Mini pacchi: la tassa rinviata, ma scopri come sarà e chi dovrà affrontare il dazio di 3 euro dal 1° luglio!

Con il recente annuncio del Governo italiano riguardo la proroga fino al 1° ottobre della tassa di 2 euro, il 1° luglio segna un punto di svolta per i pacchi mini provenienti da Paesi extra Ue, che dovranno ora far fronte a un nuovo dazio comunitario di 3 euro. Le specifiche di tale meccanismo sono state chiarite all’interno delle linee guida pubblicate dalla Commissione europea.

Il dazio sui minipacchi: modalità di applicazione

Secondo la Commissione europea, il nuovo dazio di 3 euro è «un dazio fisso applicato per articolo (non per pacco)» sulle spedizioni dal valore fino a 150 euro. Questa misura sarà in vigore fino al 1° luglio 2028, data in cui entrerà in funzione l’hub dati doganali dell’Unione Europea per il commercio elettronico. La Commissione sottolinea che questa misura «sostituisce un’esenzione doganale obsoleta, che non è più giustificata», e mira a eliminare vantaggi competitivi ingiusti per specifici modelli di business. È importante notare, tuttavia, che «non si tratta di una tassa sui consumatori». Inoltre, non va confusa con la tassa di gestione (handling fee), sulla quale è già stato raggiunto un accordo a livello europeo per l’applicazione entro novembre 2026. Questa tassa è concepita per coprire i costi di sdoganamento.

Modalità di calcolo del dazio

Il calcolo del dazio Ue si basa sulla classificazione tariffaria degli articoli inclusi nella spedizione, come specificato nelle linee guida della Commissione. Non si considera la quantità degli articoli, ma il numero di articoli stessi. Per illustrare come funziona questo sistema, la Commissione ha fornito due esempi di spedizioni di valore fino a 150 euro provenienti da Paesi extra Ue:

Tipologia di beni soggetti a dazio

I beni soggetti al nuovo dazio includono quelli «in conto deposito fino a 150 euro venduti a distanza», come ad esempio nel caso di e-commerce diretto verso i consumatori. Questa normativa si applica indipendentemente dal regime IVA, siano essi IOSS, accordi speciali o IVA ordinaria.

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